Ho appreso solo pochi giorni fa dal CAV di Pescara quella che vorrebbe essere la modifica al ddl sugli stupri. È da settimane che se ne parla, c'è un punto in particolare che ha portato diverse associazioni a scendere in piazza, faccio un recap: Ad oggi un atto sessuale, per essere lecito deve essere preceduto da una manifestazione esteriorizzata di consenso, con la modifica si passerebbe ad un modello basato sulla dimostrazione del dissenso, in cui l’atto sessuale è illecito solo se preceduto da un rifiuto evidente e chiaro della vittima.
In parole povere, se la vittima rimane in silenzio (cosa assolutamente prevedibile quando si subisce un abuso di qualsiasi tipo) il dissenso non avviene e l'atto sarebbe considerato consensiente.
Opinioni?
La nuova proposta sulla violenza sessuale segna un arretramento, riportando il dissenso al centro e non il consenso
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Il disegno di legge (DDL) proposto dalla senatrice Giulia Bongiorno punta a modificare radicalmente il paradigma giuridico del reato di violenza sessuale in Italia, spostando il fulcro della valutazione legale dalla violenza/minaccia alla mancanza di consenso.
Ecco i cambiamenti principali e i nodi tecnici della proposta:
1. Dal "Dissenso Espresso" al "Consenso Esplicito"
Attualmente, l’Art. 609-bis del Codice Penale richiede che il rapporto sia imposto con "violenza, minaccia o abuso di autorità". Spesso, nelle aule di tribunale, la difesa punta a dimostrare che la vittima non si è opposta con forza sufficiente (il cosiddetto "dissenso").
* La modifica: Il DDL propone il modello del "Only Yes Means Yes". Non è più la vittima a dover dimostrare di aver detto "No", ma è l'imputato a dover provare la presenza di un consenso chiaro, libero e consapevole.
* La "Passività": Il silenzio o l'inerzia della vittima (spesso dovuti a fenomeni psicologici come il freezing o congelamento della paura) non verrebbero più interpretati come assenso implicito.
2. Allineamento alla Convenzione di Istanbul
L'Italia, pur avendo ratificato la Convenzione di Istanbul, è stata più volte richiamata perché la sua legislazione non definisce la violenza sessuale esclusivamente sulla base della mancanza di consenso. Il DDL Bongiorno mira a colmare questo gap normativo, rendendo la legge italiana più simile a quella di paesi come la Spagna, la Svezia o la Danimarca.
3. Impatto sul Processo Penale
Questo spostamento ha conseguenze dirette sulla dinamica processuale:
* Riduzione della "Vittimizzazione Secondaria": Si punta a evitare domande invasive sulla resistenza fisica della vittima (es. "Perché non hai urlato?", "Perché non hai graffiato?").
* Valutazione del Contesto: Il giudice dovrà analizzare se le circostanze permettevano un consenso "volontario". Se c'è una situazione di soggezione psicologica o alterazione, il consenso non è considerato valido anche in assenza di violenza fisica.
Analisi delle Critiche e dei Dubbi Tecnici
Nonostante l'intento protettivo, la proposta solleva dibattiti sotto il profilo della precisione legale:
* L'Inversione dell'Onere della Prova: Alcuni giuristi temono che richiedere la prova del consenso possa scivolare verso un'inversione dell'onere della prova, mettendo a rischio il principio della presunzione di innocenza dell'imputato.
* La Prova del "Sì": In assenza di testimoni o registrazioni, rimane la difficoltà di provare un atto volitivo interno (il consenso) avvenuto in ambito privato. Il rischio è che il processo resti comunque una questione di "parola contro parola".
Sintesi del Cambiamento
| Stato Attuale | Proposta DDL Bongiorno |
|---|---|
| Focus su: Violenza, Minaccia, Coercizione | Focus su: Assenza di Consenso |
| Onere della vittima: Dimostrare la resistenza o il dissenso | Onere del contesto: Verificare la manifestazione della volontà |
| Rischio: Interpretazione della passività come assenso | Rischio: Complessità probatoria sulla manifestazione del "Sì" |
Ti interessa analizzare come questa proposta si interfacci con la giurisprudenza della Cassazione che già oggi, in alcuni casi, valorizza il consenso "progressivo" e revocabile?