Aspettiamo un suo giudizio, ma da interpretare c'è poco...
"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli
600,
600 bis,
600 ter e
600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo
600 quater 1,
600 quinquies,
609 bis,
609 quater,
609 quinquies e
609 octies,
adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici,
lusinghe o minacce
posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione."