Commento questa uscita della Senatrice Giulia Bongiorno, ma salterà fuori qualcuno pronto ad accusarmi di essere nient’altro che un fascioburattino piegato al Vannacci-pensiero.
Al tempo.
La Bongiorno critica l’opinione che il generale ha espresso nel corso dell’assemblea costituente del suo partito.
Io nel mio piccolo, quindi lontano dai media nazionali, sto criticando il reato di femminicidio da almeno 10 anni prima che lo facesse Vannacci o qualunque altra figura istituzionale eletta a Bruxelles, a Palazzo Madama o a Montecitorio.
So perfettamente che, dal punto di vista della visibilità, conta più una frase di 10 secondi detta da un parlamentare europeo e ripresa da tutte le agenzie, che 10 anni di convegni in tutta Italia, articoli su blog e portali online e post sui social di un perfetto sconosciuto come me.
Resta il fatto che non sono ispirato da Vannacci, critico “di mio” il femminicidio e la lettura ideologica che ne viene fatta da molto prima che la fattispecie autonoma di reato venisse riconosciuta per legge.
La stessa commissione femminicidio nella precedente Legislatura pontificava su un termine privo non solo di contorni giuridici, ma anche di una definizione chiara, precisa, univoca.
Questo ha consentito alle sostenitrici del femminicidio-a-tutti-i-costi di gonfiare i dati con una massa di episodi delittuosi con movente economico, o psichiatrico o addirittura con autrici altre donne che vengono infilati a forza tra i femminicidi per gonfiarne il numero allo scopo di costruire un allarme sovradimensionato, mistificatorio, sfacciatamente falso.
La demistificazione annuale dei numeri falsi sul femminicidio, pubblicata dal 2016 al 2018 su Stalker Sarai Tu e dal 2019 ad oggi su La Fionda, ha fatto guadagnare a me e Davide Stasi l’odio delle parlamentari allergiche alla verità, quelle che ci hanno generosamente regalato l’etichetta di negazionisti del femminicidio e istigatori all’odio contro le donne.
Quindi non scopro oggi la critica al femminicidio perché lo ha detto il generale, chiarisco inoltre che le osservazioni seguenti non sono un’endorsement a Vannacci ma una critica alla Bongiorno e al suo maldestro tentativo di legittimare l’art. 577 bis.
“Il punto non è che la morte di una donna 'pesa' più di quella di un uomo, ma la gravità della spinta che porta a uccidere una donna per odio o disprezzo, ritenendola un essere inferiore”.
La gravità dell’omicidio, secondo la Bongiorno, è maggiore se il gesto è spinto da odio o disprezzo.
Il diritto penale devia dalla propria natura originaria, fondata sulla punizione di atti oggettivamente accertabili ed accertati, per cadere sul terreno scivoloso della interpretazione soggettiva del movente.
Non si condanna più soltanto ciò che il reo ha fatto, ma ciò che si presume pensasse mentre lo si faceva.
Contesto da anni l’introduzione dei reati “di percezione”, nei quali l’elemento di prova è la percezione della sedicente vittima, troppo spesso smentita dall’iter giudiziario.
Col reato di femminicidio fa la sua irruzione in Tribunale anche la percezione dell’organo giudicante. L’imputato non viene giudicato soltanto per il fatto commesso ma per l’interpretazione ideologica del gesto, una chiave soggettiva che “legge” il fatto a posteriori e lo classifica a prescindere dalla reale volontà del reo: se la vittima è una donna, l’uomo ha agito per motivi patriarcali, per odio di genere, per volontà di dominio.
Un processo alle intenzioni, per legge.
Sarebbe interessante sapere dalla Senatrice in quali casi un qualsiasi omicidio volontario non è figlio dell’odio e del disprezzo.
Può essere odio covato per anni o scaturito al momento, lucido o irrazionale, ma sempre di odio si tratta poiché la pulsione omicida tende ad annientare esattamente il bersaglio del proprio odio.
La prima stesura del testo classificava il femminicidio come l’uccisione di una donna in quanto donna, punto. Poi qualcuno ha spiegato alle pasionarie la differenza tra un testo di legge e uno slogan di NonUnaDiMeno e la definizione è stata leggermente modificata, ma la dicitura del dominio in quanto donna è rimasta.
L’assurdità della dicitura in-quanto-donna emerge dall’analisi della casistica.
Un esempio: una coppia convive da 10 anni, poi un giorno lui la uccide.
La vittima era donna anche i mesi e gli anni precedenti, cosa è accaduto proprio quel giorno per scatenare la furia omicida? Il rapporto causa-effetto può essere circoscritto a “in-quanto-donna”, o l’elemento scatenante è un altro?
Le cronache dicono che in prossimità dell’evento delittuoso gli attriti delle coppie riguardano tradimenti, figli contesi, moventi economici e manovre ostili di vario genere.
Scoprire il tradimento della propria moglie, scoprire che ha prosciugato i conti e ti sbatte fuori di casa per viverci col nuovo compagno, scoprire che vuole tenersi i figli e scoprire pure che qualsiasi tribunale le consentirà di farlo, può scatenare un corto circuito.
Non voglio dire che in certi casi diventi lecito uccidere, azione sempre esecrabile. Voglio solo dire che il corto circuito non nasce dal fatto che l’assassino diviene tale perchè ha realizzato proprio quel giorno che la moglie è una donna, ma perché proprio quel giorno ha realizzato che quella persona aveva pianificato di rovinargli la vita.
Vogliamo fingere di non vedere la differenza?
Curioso che, come sempre, in Parlamento venga adottata una doppia lettura, un doppio standard valutativo inquinato dall’ideologia.
"Il punto non è che la morte di una donna 'pesa' più di quella di un uomo, ma la gravità della spinta che porta a uccidere una donna per odio o disprezzo, ritenendola un essere inferiore. (ANSA)
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